IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.  22,
comma 5, con il quale e' stabilito che  l'acquisizione  di  documenti
amministrativi da parte di  soggetti  pubblici,  ove  non  rientrante
nella previsione  dell'art.  43,  comma  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale  cooperazione
istituzionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
  Visto l'art. 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n.  794/2004  della  Commissione  del  21
aprile  2004  e  successive  modificazioni  recante  disposizioni  di
esecuzione del regolamento (CE) n.  659/1999  del  Consiglio  recante
modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2007/C  272/05
«Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della  Commissione  che
ingiungono agli  Stati  membri  di  recuperare  gli  aiuti  di  Stato
illegali e incompatibili»; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione e  i  successivi  aggiornamenti  dei
tassi di interesse in vigore da applicare per il recupero degli aiuti
di Stato illegali; 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge  29  novembre  2008  n.
185, recante «Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  che  impone  alle
imprese costituite in forma societaria e ai professionisti,  iscritti
in albi ed elenchi istituiti, di dotarsi di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2009/C  85/01
relativa all'applicazione della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato da parte dei giudici nazionali; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  17
dicembre 2012, n. 221, che ha esteso  alle  imprese  individuali  non
soggette a procedura concorsuale l'obbligo di dotarsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata; 
  Visto l'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  europee  e,  in
particolare, il comma 2, come sostituito dall'art. 35 della  legge  7
luglio 2016, n. 122, il quale prevede che nel caso di  una  decisione
di recupero di aiuti di Stato, adottata  dalla  Commissione  europea,
che coinvolga piu' amministrazioni, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, con proprio decreto, nomina un  commissario  straordinario,
da individuare all'interno delle amministrazioni che  hanno  concesso
gli  aiuti  oggetto  della  decisione  di  recupero   o   di   quelle
territorialmente interessate dalle misure di  aiuto  e  definisce  le
modalita' di attuazione della decisione di recupero,  e  che  i  suoi
provvedimenti costituiscono  titoli  esecutivi  nei  confronti  degli
obbligati; 
  Visto l'art. 50 e, in particolare, il paragrafo 4, del  regolamento
generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014  del  17  giugno
2014 relativo alla definizione dei costi ammissibili dei danni subiti
come conseguenza diretta della calamita' naturale; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio  del  13  luglio
2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione e, in particolare, l'art.  16,  concernente
il recupero degli aiuti; 
  Vista la decisione della Commissione  C(2015)  5549  final  del  14
agosto  2015,  notificata  all'Italia  in  data   17   agosto   2015,
riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN),  relativa  alle
agevolazioni fiscali e contributive  connesse  a  calamita'  naturali
(concernenti  tutti  i  settori  esclusa  l'agricoltura)  e  SA.35083
(2012/C)  (ex  2012/NN),   relativa   ad   agevolazioni   fiscali   e
contributive connesse al terremoto del 2009 in  Abruzzo  (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura); 
  Visto, in particolare, l'art. 4 della decisione  della  Commissione
C(2015) 5549  final,  a  seguito  del  quale  l'Italia  e'  tenuta  a
recuperare dai  beneficiari  gli  aiuti  incompatibili  concessi  nel
quadro del regime di aiuto introdotto dall'art. 33, comma  28,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni
e di tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla  legge
succitata, nonche' gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli
altri regimi di aiuto di cui all'art. 1 della suddetta  decisione  da
tutti i beneficiari non aventi una sede operativa  nell'area  colpita
da calamita' naturale al momento dell'evento; 
  Visto, altresi', l'art. 5 della decisione della Commissione C(2015)
5549 final che ha ingiunto alle Autorita' italiane il recupero  degli
aiuti dichiarati incompatibili  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
notifica della stessa decisione; 
  Visto, il punto (156) della  decisione  della  Commissione  C(2015)
5549 final, secondo cui alla luce delle  circostanze  eccezionali  di
cui ai punti dal (147) al (152) della stessa decisione, per tutti gli
aiuti  concessi  nel  quadro  delle  misure  in  oggetto  a   singoli
beneficiari in aree colpite da calamita' naturali  oltre  dieci  anni
prima della data della presente decisione, non e' opportuno  disporre
un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a  beneficiari  non
aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale  al
momento dell'evento; 
  Considerato che le misure e i regimi oggetto della decisione  della
Commissione C(2015) 5549 final sono di natura fiscale e  contributiva
ed afferiscono alle competenze di piu' amministrazioni; 
  Considerata, pertanto, la necessita'  di  nominare  un  Commissario
straordinario ai sensi del  sopra  citato  art.  48  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la nota del 12 ottobre 2017, con la quale la  Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paola De Micheli,
in relazione alla delega a  esercitare  le  funzioni  in  materia  di
politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della citta'
de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6  aprile
2009, ivi compreso il relativo monitoraggio, comunica  tre  possibili
nominativi in ordine all'individuazione della persona a cui conferire
l'incarico di Commissario straordinario ai fini dell'esecuzione della
decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final; 
  Ritenuto, al riguardo, che la dott.ssa Margherita  Maria  Calabro',
direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate,  sia  la
figura piu' idonea a ricoprire il suddetto  incarico  di  Commissario
straordinario, essendo la  medesima  in  possesso  dei  requisiti  di
attitudine  e  capacita'  professionale  evidenziati  nel  curriculum
vitae; 
  Vista la nota DPE8936 del 12 luglio 2016  con  la  quale  e'  stato
comunicato  alla   Commissione   europea   per   il   tramite   della
Rappresentanza Italiana  presso  l'Unione  europea  che  i  controlli
effettuati dalle Amministrazioni competenti - Agenzia delle  Entrate,
INPS e INAIL - hanno consentito di  verificare  che  non  sono  stati
erogati benefici a soggetti che non avevano sedi operative nelle aree
colpite da calamita' naturali al momento dell'evento con  riferimento
alle  misure  SA.33083   (2012/C)   (ex   2012/NN),   relativa   alle
agevolazioni fiscali e contributive  connesse  a  calamita'  naturali
(concernenti  tutti  i  settori  esclusa  l'agricoltura)  e  SA.35083
(2012/C)  (ex  2012/NN),   relativa   ad   agevolazioni   fiscali   e
contributive connesse al terremoto del 2009 in  Abruzzo  (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura); 
  Vista la nota COMP/H4/SD/as-D*2016/071717 del 19  luglio  2016  con
cui la Commissione europea ha comunicato di aver preso nota del fatto
che nessun beneficiario delle misure SA.33083 (2012/C) (ex  2012/NN),
relativa  alle  agevolazioni  fiscali  e  contributive   connesse   a
calamita'   naturali   (concernenti   tutti   i    settori    esclusa
l'agricoltura)  e  SA.35083  (2012/C)  (ex  2012/NN),   relativa   ad
agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in
Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) aveva  la
propria sede operativa al di fuori dell'area colpita dalle  calamita'
naturali considerate nella decisione della Commissione  C(2015)  5549
final; 
  Considerato che, pertanto, non si dovra' procedere al recupero  nei
confronti  dei  beneficiari  della  misura  SA.33083   (2012/C)   (ex
2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive  connesse
a  calamita'  naturali   (concernenti   tutti   i   settori   esclusa
l'agricoltura), in quanto si tratta di calamita'  verificatesi  oltre
dieci anni prima della data della decisione e dei  beneficiari  degli
aiuti illegali di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Decisione  della
Commissione C(2015) 5549 final, in quanto non sussistono  beneficiari
non  aventi  una  sede  operativa  nell'area  colpita  da   calamita'
naturale; 
  Considerato, pertanto, che occorre  provvedere  al  recupero  degli
aiuti  incompatibili  concessi  nel  quadro  del  regime   di   aiuti
introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre  2011,  n.
183 e successive modifiche ed integrazioni e a tutti i  provvedimenti
attuativi pertinenti previsti; 
  Considerata, altresi', la necessita' di definire  le  modalita'  di
attuazione della decisione di recupero; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  nomina  del  Commissario
straordinario per l'adozione di  ogni  provvedimento  necessario  per
dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015)  5549  final
del 14 agosto 2015; 
  Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per le politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Nomina del Commissario straordinario 
 
  1. Alla dott.ssa Margherita  Maria  Calabro',  direttore  regionale
Abruzzo dell'Agenzia  delle  entrate,  e'  attribuito  l'incarico  di
Commissario  Straordinario  per  l'adozione  di  ogni   provvedimento
necessario per  dare  esecuzione  alla  decisione  della  Commissione
C(2015) 5549 final del  14  agosto  2015  limitatamente  alla  misura
SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa  ad  agevolazioni  fiscali  e
contributive connesse al terremoto del 2009 in  Abruzzo,  concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  rimane  in  carica  fino   alla
comunicazione da parte della Commissione  europea  della  completa  e
corretta esecuzione della decisione di cui al comma 1,  in  esito  al
compimento,  da  parte  dello   stesso   Commissario   straordinario,
dell'ultimo  atto,  anche  relativo  alle   attivita'   connesse   ad
un'eventuale fase contenziosa, utile a garantire la conclusione della
procedura di recupero degli aiuti illegali.